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    Cessione d'azienda con il locale in affitto: subentro nel contratto (art. 36), consenso del proprietario e indennità di avviamento (2026)
    Legale·14 min·17 luglio 2026

    Cessione d'azienda con il locale in affitto: subentro nel contratto (art. 36), consenso del proprietario e indennità di avviamento (2026)

    Su Sherlok, in questo momento, ci sono 694 attività pubblicate. Di queste, 462 hanno il locale in affitto e solo 62 lo hanno di proprietà (per le restanti il dato non è indicato). Nella ristorazione lo squilibrio è ancora più netto: su 359 annunci che dichiarano il dato, 338 sono in locazione.

    Tradotto: quando si compra o si vende un bar, un ristorante, una tabaccheria o un negozio in Italia, nella grande maggioranza dei casi il muro non è in vendita. Si compra l’azienda — arredi, licenze, dipendenti, clientela — mentre il locale in cui tutto questo vive appartiene a qualcun altro.

    Ed è qui che si nasconde il malinteso più costoso di tutta la trattativa. Perché un’attività in affitto vale quanto vale il suo contratto di locazione: quanti anni mancano, a quale canone, a quali condizioni, con quale proprietario dall’altra parte. Un’attività identica a un’altra per fatturato e margini può valere il doppio o quasi zero a seconda di cosa c’è scritto in quel contratto — e di quanto ancora durerà.

    Questa guida mette in fila le cose che contano davvero: se il proprietario può dire di no, cosa succede alla scadenza, chi resta responsabile se il nuovo gestore non paga, e cosa sono quelle “18 mensilità” di cui si sente parlare senza che quasi nessuno sappia chi le deve a chi.

    Prima cosa: stai cedendo l’azienda, non l’affitto

    Il punto di partenza è una distinzione che sembra formale e invece decide tutto.

    Quando vendi la tua attività, l’oggetto della vendita è l’azienda: il complesso di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa (art. 2555 c.c.). Il contratto di locazione del locale è uno dei beni che compongono quell’azienda — spesso il più importante, perché senza quelle mura la clientela non esiste.

    Questo è il motivo per cui la legge tratta il passaggio del contratto di locazione in modo molto diverso a seconda che tu stia:

    • cedendo l’azienda e, insieme a essa, il contratto → si applica l’art. 36 della legge 392/1978, ed è la strada protetta di cui parliamo qui sotto;
    • cedendo solo il contratto di locazione, senza azienda → torniamo alla regola ordinaria del codice civile, e qui il consenso del proprietario serve eccome (art. 1594 e 1406 c.c.).

    Se hai dubbi sul perimetro di quello che stai vendendo, parti dalla guida su cos’è la cessione d’azienda e come funziona. E attenzione a non confondere la cessione con l’affitto d’azienda, che è tutt’altra operazione: qui la differenza.

    L’art. 36: il proprietario non deve dare il consenso (ma va avvisato)

    È la norma che quasi nessun venditore conosce e che vale la pena leggere una volta nella vita.

    L’articolo 36 della legge 392/1978 stabilisce che il conduttore può cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché insieme al contratto venga ceduta o locata l’azienda, dandone comunicazione al proprietario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

    Rileggilo, perché ribalta la convinzione più diffusa del settore: il proprietario del locale non ha un potere di veto sulla vendita della tua attività. Non deve autorizzarla. Deve essere informato.

    La logica del legislatore è chiara: l’avviamento commerciale è un valore che il conduttore ha costruito con il proprio lavoro, e se ogni proprietario potesse bloccare la cessione, quel valore sarebbe ostaggio del suo consenso — o della sua richiesta di una fetta del prezzo.

    E quella clausola nel contratto che vieta la cessione?

    Capita spessissimo di trovare, nel contratto di locazione, una clausola del tipo “è fatto divieto al conduttore di cedere il contratto o sublocare l’immobile senza il preventivo consenso scritto del locatore”.

    Nella cessione d’azienda quella clausola, per la parte in cui pretende di impedire ciò che l’art. 36 permette, non regge: l’art. 79 della stessa legge sanziona con la nullità i patti diretti a limitare la durata legale del contratto o ad attribuire al locatore vantaggi in contrasto con la legge. La tutela dell’art. 36 non si può cancellare con una riga nel contratto.

    Con un’eccezione importante, introdotta nel 2014 (D.L. 133/2014, “Sblocca Italia”), che ha aggiunto un comma all’art. 79: per le “grandi locazioni” — canone annuo superiore a 250.000 euro, immobili non vincolati come di interesse storico — le parti possono derogare liberamente alle disposizioni della legge 392/1978, purché le clausole siano approvate per iscritto. La Cassazione (ord. n. 3399/2024) ha confermato che in quei contratti si può negoziare in deroga praticamente su tutto: durata, rinnovo, prelazione, recesso, indennità. È un regime pensato per la grande distribuzione e gli immobili di pregio: se il tuo canone è quello di un bar di provincia, non ti riguarda. Se stai comprando un hotel o un flagship store, controlla per prima cosa se il contratto ricade in questa fascia — perché lì le tutele che stai dando per scontate potrebbero essere state contrattualmente eliminate.

    Il proprietario può opporsi, ma solo per “gravi motivi” e in 30 giorni

    Nessun veto, quindi, ma non è nemmeno un atto puramente burocratico. Ricevuta la comunicazione, il locatore può opporsi per gravi motivi entro trenta giorni dal ricevimento.

    Cosa sono i “gravi motivi”? La giurisprudenza li ha delimitati con una certa chiarezza: devono riguardare la persona del nuovo conduttore — la sua affidabilità, la sua solidità economica — oppure il complesso dell’operazione. Non possono invece riguardare le esigenze del locatore: “mi serve il locale per mio figlio” o “vorrei rialzare il canone” non sono gravi motivi, sono desideri.

    Da qui discende una conseguenza pratica che vale la pena mettere in agenda: la comunicazione deve identificare il cessionario. Una raccomandata che dice genericamente “ho venduto l’azienda” non mette il proprietario in condizione di valutare chi arriva, e rischia di non far decorrere il termine. Indica chi subentra, con i dati che permettono di valutarne la posizione — e conserva la ricevuta di ritorno, perché è da lì che partono i trenta giorni.

    Nella pratica, comunque, l’opposizione formale è rara. Molto più frequente è che il proprietario provi a usare il momento del passaggio per rinegoziare il canone. Sapere che non ha un diritto di veto cambia radicalmente il tono di quella conversazione.

    La trappola vera: il cedente non è liberato

    Questo è il punto che i venditori scoprono, di solito, con anni di ritardo e una lettera dell’avvocato in mano.

    L’art. 36 prosegue: nel caso di cessione, il locatore, se non ha liberato il cedente, può agire contro di lui qualora il cessionario non adempia alle obbligazioni assunte.

    In parole povere: hai venduto il bar, hai incassato, sei andato in pensione — e resti agganciato a quel contratto. Se fra due anni chi ha comprato smette di pagare l’affitto, il proprietario può bussare alla tua porta. La tua responsabilità è sussidiaria (il locatore deve prima rivolgersi al nuovo conduttore inadempiente), ma esiste, e non si estingue da sola con il rogito.

    Come si esce da questo cono d’ombra? In un solo modo: ottenendo dal locatore una liberazione espressa del cedente. È una dichiarazione scritta con cui il proprietario ti scarica dalle obbligazioni future. Non è dovuta — il proprietario non è obbligato a concedertela — ma è negoziabile, ed è esattamente il tipo di cosa che si ottiene mentre stai vendendo e non si ottiene più il giorno dopo.

    Se sei un venditore, mettila nella lista delle cose da chiedere prima di firmare, accanto alla documentazione da preparare. È il momento di massimo potere contrattuale che avrai: il proprietario vuole che l’attività continui, e tu hai qualcosa da dargli in cambio (un conduttore solido, una garanzia, a volte una fideiussione del subentrante).

    Se sei un compratore, sappi che il venditore ha tutto l’interesse a farsi liberare: non è una richiesta contro di te, ma è un tassello della stessa trattativa a tre in cui sei dentro anche tu.

    Quanti anni mancano: la domanda che decide il prezzo

    Passiamo alla parte che tocca il portafoglio del compratore.

    Le locazioni a uso non abitativo hanno una durata minima legale di 6 anni, rinnovabili automaticamente per altri 6 (art. 27 legge 392/1978). Per gli immobili adibiti ad attività alberghiere — e per quelle teatrali — la durata minima sale a 9 anni, con rinnovo di 9. È il celebre “6+6” (e “9+9” per gli hotel): non è una consuetudine del settore, è legge, e un contratto che prevede meno viene ricondotto alla durata minima.

    Il punto è che tu subentri nel contratto esistente, non ne firmi uno nuovo. Erediti la sua anzianità: se il conduttore ha firmato nel 2021, tu che entri nel 2026 non hai davanti sei anni, hai quello che resta.

    Ed è qui che si annida l’errore di valutazione più comune del micro M&A italiano: pagare l’avviamento pieno per un’attività il cui contratto arriva alla prima scadenza fra otto mesi. Alla prima scadenza — solo a quella — il locatore ha la facoltà di negare il rinnovo, ma soltanto per i motivi tassativi previsti dall’art. 29 (in sintesi: vuole destinare l’immobile a uso proprio, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, oppure ricostruirlo o ristrutturarlo integralmente). Non basta dire “non mi va”: deve rientrare in uno di quei casi, comunicarlo con l’anticipo di legge, e poi darvi effettivamente seguito.

    C’è anche un margine di preavviso che gioca a tuo favore: il diniego va comunicato con raccomandata almeno 12 mesi prima della scadenza (18 mesi per le attività alberghiere), specificando il motivo a pena di nullità. Se quel termine è già passato senza che sia arrivato nulla, per quella scadenza puoi stare tranquillo — ed è una verifica che fai in cinque minuti chiedendo al venditore.

    Il rischio, statisticamente, non è alto. Ma è il rischio che non puoi permetterti di scoprire dopo, perché se si materializza non perdi una parte del valore: lo perdi tutto. Prima di formulare un’offerta, il contratto va letto — data di decorrenza, scadenza, rinnovi già maturati, eventuali disdette già inviate. Le percentuali e i moltiplicatori vengono dopo: se vuoi il metodo, c’è la guida su quanto vale un’attività commerciale, ma nessun moltiplicatore corregge un contratto che sta per finire. Questo controllo va accanto agli altri della due diligence, non dopo.

    Un’ultima nota che vale il prezzo di una consulenza: verifica la destinazione d’uso dell’immobile e la coerenza con l’attività che ci si svolge. Un locale accatastato in modo incompatibile con la somministrazione è un problema che diventa tuo il giorno del closing, non del venditore.

    L’indennità di avviamento: 18 mensilità, ma non a te

    Le famose “18 mensilità” sono l’oggetto del malinteso più diffuso in assoluto. Chiariamo chi le deve, a chi, e quando.

    L’art. 34 della legge 392/1978 prevede che, alla cessazione del rapporto di locazione, il conduttore abbia diritto a un’indennità pari a 18 mensilità dell’ultimo canone corrisposto — che diventano 21 mensilità per le attività alberghiere. A pagarla è il proprietario dell’immobile, non l’acquirente dell’azienda.

    Ma — ed è il “ma” che cambia tutto — l’indennità spetta solo quando la fine del rapporto non dipende dal conduttore. Non è dovuta se la locazione cessa per:

    • inadempimento del conduttore (tipicamente: morosità);
    • disdetta o recesso del conduttore stesso;
    • procedure concorsuali.

    Il senso è logico: l’indennità compensa la perdita dell’avviamento subita, non quella scelta. Se te ne vai tu, hai deciso tu.

    Attenzione anche al perimetro: l’art. 34 riguarda le attività che comportano contatto diretto con il pubblico degli utenti e dei consumatori. Ne restano fuori, tra le altre, le attività professionali, quelle a carattere transitorio e gli immobili complementari o interni a stazioni, porti, aeroporti, aree di servizio, alberghi e villaggi turistici.

    C’è poi una previsione che i compratori farebbero bene a conoscere: il conduttore uscente ha diritto a un’ulteriore indennità di pari importo se l’immobile viene adibito — da chiunque — all’esercizio della stessa attività o di attività affini a quella già esercitata, e il nuovo esercizio inizia entro un anno dalla cessazione del precedente. È l’anticorpo del sistema contro il proprietario che sfratta il gestore per rimettere in piedi lo stesso identico bar con qualcun altro.

    Cosa c’entra tutto questo con la tua compravendita? Che l’indennità di avviamento non è un tuo diritto in quanto acquirente dell’azienda: è un diritto che matura, in capo a chi conduce il locale, se e quando il rapporto finirà per iniziativa del proprietario. E quando ci arriverai, quel conduttore sarai tu.

    Da non confondere, infine, con l’avviamento che stai pagando nel prezzo dell’azienda: sono due cose che portano lo stesso nome e vivono su due piani diversi. Il valore commerciale dell’attività è spiegato nella guida sull’avviamento (goodwill); l’indennità dell’art. 34 è un’obbligazione del proprietario dell’immobile verso il suo inquilino.

    Se il proprietario vende il muro: la prelazione

    Ultimo scenario, meno frequente ma da conoscere: durante o dopo la tua acquisizione, il proprietario decide di vendere l’immobile.

    L’art. 38 della legge 392/1978 riconosce al conduttore il diritto di prelazione: il locatore deve comunicargli l’intenzione di vendere e le condizioni, e il conduttore ha 60 giorni dalla ricezione per esercitare la prelazione, alle stesse condizioni, con atto notificato al proprietario tramite ufficiale giudiziario.

    Non spetta in tutti i casi: restano fuori, per esempio, i trasferimenti a titolo gratuito (una donazione) e quelli a favore del coniuge o dei parenti entro il secondo grado. E — coerentemente con l’art. 34 — la prelazione presuppone un’attività con contatto diretto con il pubblico.

    È un diritto che può valere molto: se un giorno vorrai comprare anche il muro, hai la precedenza a parità di condizioni.

    La checklist prima di firmare

    Se stai comprando un’attività con il locale in affitto — cioè, statisticamente, quasi sempre — questi sono i controlli che vengono prima di ogni discussione sul prezzo:

    1. Leggi il contratto per intero, non la scheda riassuntiva dell’annuncio. Decorrenza, scadenza, rinnovi già maturati, canone attuale e adeguamenti ISTAT.
    2. Calcola quanti anni residui restano fino alla prossima scadenza e a quella successiva. È il vero orizzonte del tuo investimento.
    3. Verifica che non siano già state inviate disdette o comunicazioni di diniego di rinnovo.
    4. Controlla la registrazione del contratto e che i pagamenti siano in regola: un conduttore moroso trascina un problema che diventerà tuo.
    5. Verifica la destinazione d’uso catastale e urbanistica del locale, e la sua coerenza con l’attività e le autorizzazioni.
    6. Controlla il canone rispetto al mercato: un affitto molto sotto mercato è un valore reale ma fragile; uno sopra mercato è una zavorra che ti porterai per anni.
    7. Verifica il deposito cauzionale: a chi torna, chi lo reintegra.
    8. Se il canone supera i 250.000 euro annui, controlla se il contratto contiene deroghe alla legge 392/1978: potrebbero non esserci le tutele che stai dando per scontate.
    9. Fissa nel preliminare la condizione: la comunicazione al locatore, l’eventuale liberazione del cedente e la gestione dell’opposizione vanno regolate prima, nel contratto preliminare, non improvvisate al closing.

    E se stai vendendo, la lista è più corta ma pesa uguale: manda la raccomandata, identifica bene chi subentra, e chiedi al proprietario di liberarti. Poi pensa al resto — i dipendenti che passano con l’azienda, le tasse sulla cessione e il patto di non concorrenza.

    In sintesi

    Il locale in affitto non è un dettaglio logistico dell’operazione: nella maggior parte delle compravendite italiane è l’operazione. La legge 392/1978 è dalla parte di chi l’attività la fa — puoi cedere il contratto insieme all’azienda senza chiedere il permesso, il proprietario può opporsi solo per gravi motivi e solo entro trenta giorni, e alla prima scadenza il rinnovo si nega soltanto nei casi tassativi previsti dalla legge.

    Ma le stesse tutele hanno un rovescio che va guardato in faccia: chi vende resta responsabile se non si fa liberare, e chi compra eredita un contratto con la sua età, non uno nuovo di zecca.

    Sono due controlli che costano un pomeriggio e una raccomandata. Il loro valore, misurato sulle cose che vediamo andare storte, è di gran lunga il migliore affare di tutta la trattativa.


    Questa guida ha finalità informative e non sostituisce il parere di un professionista sul caso concreto: contratti, clausole e situazioni specifiche vanno valutati da un legale o da un consulente di fiducia.

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